L’aggregato degli infortuni sul lavoro è di difficile delimitazione potendo includere infortunio occorso all’operaio che lavora in fabbrica, al libero professionista che si sposta presso un suo cliente, al lavoratore occasionale ma anche a tutte quelle persone che a qualunque titolo compiono attività pericolose anche in assenza di un rapporto di lavoro. I rapporti di lavoro nell’attuale contesto socio-economico sono fluidi e flessibili e lo saranno sempre di più aggravando le difficoltà nella misurazione del fenomeno.
In Italia, la maggioranza degli infortuni sul lavoro avvengono nell’ambito di rapporti di lavoro formali (lavoratori dipendenti e collaboratori parasubordinati) e sono coperti da assicurazione INAIL, ma alcune categorie di lavoratori o tipologie di rapporti di lavoro rimangono comunque escluse dalle attività dell’Istituto, mentre altre categorie di soggetti che non possono essere propriamente considerati lavoratori, p. es. gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono incluse nella copertura assicurativa dell’Istituto.
Le principali statistiche italiane sugli infortuni sul lavoro sono basate sugli archivi amministrativi INAIL. Ogni infortunio denunciato dai datori di lavoro all’Istituto rientra nell’aggregato delle denunce. La denuncia d’infortunio attiva una procedura amministrativa che attraverso un’istruttoria, il trattamento sanitario/riabilitativo e la valutazione dello stato di salute del lavoratore porta alla definizione amministrativa. Semplificando un po’, la definizione amministrativa può essere “positiva”, quando l’Istituto riconosce la connessione fra l’infortunio subito e l’attività lavorativa del lavoratore, oppure “negativa” quando tale connessione non esiste o è dubbia o quando l’infortunio non è coperto da assicurazione a norma di legge e, in tal caso, il lavoratore potrà procedere per via giudiziaria per vedere riconosciuta la causa lavorativa allungando l’iter amministrativo o determinando la riapertura di infortuni già definiti. Naturalmente l’INAIL effettua contestualmente la valutazione dell’entità del danno biologico subito dal lavoratore infortunato. Sia la definizione amministrativa sia la valutazione del danno sono soggette ad aggiornamenti. Pertanto in funzione di tali aggiornamenti i dati riferiti a un determinato anno possono differire leggermente a seconda del momento in cui vengono estratti.
Per quanto riguarda la valutazione del danno l’Istituto rileva in primo luogo le giornate di prognosi, poi in caso di mancato ripristino dello stato di salute valuta il grado d’inabilità. Queste informazioni permettono di definire l’aggregato degli infortuni gravi, ovvero l’insieme degli infortuni correlati al lavoro definiti positivamente da INAIL con più di trenta giorni di prognosi o almeno un grado d’inabilità permanente al lavoro o mortali. Particolare attenzione, ovviamente, deve essere dedicata agli infortuni con esito mortale. Nel periodo considerato gli infortuni mortali definiti positivamente sono circa due ogni mille definizioni positive. Le relazioni fra gli aggregati sono schematizzate in Figura 1.
Infortuni Figura 1
Infortuni Figura 2
INAIL, infine, raccoglie anche informazioni descrittive circa la dinamica dell’infortunio mediante la codifica ESAW - European Statistics on Accidents at Work. Tali informazioni, nonostante i molteplici limiti, sono utili per comprendere quali siano le dinamiche di infortunio più frequenti.
L’Istituto fornisce anche informazioni circa il genere, l’età, la nazione di nascita, la classificazione della mansione. Tutte queste variabili non possono essere analizzate in questa sede per motivi di spazio.